I.I.S. B. MUNARI CASTELMASSA

Incompatibilità

La normativa e i casi

Cos'è

La Normativa

Art. 98 della Costituzione Italiana: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Riferimenti legislativi

Art. 53 del D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 che riprende le disposizioni contenute nel Decreto L.vo n. 3 del 10 gennaio 1957

Art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 (l’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico” ed il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro)

Art. 1, comma 58 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (affievolimento del dovere di esclusività prevedendo per il dipendente pubblico a regime di orario part-time, che non superi il 50% di quello pieno, la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l’ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione)

Art. 39 del CCNL – Comparto scuola 2007, al comma 9 (al personale part-time è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto).

Tipologie di attività

Le attività pienamente compatibili per tutti i docenti:

  • Le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione…;

–  le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);

  • Le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • L’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  • La partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
  • Tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
  • Gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  • Gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
  • La partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
  • Gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l’attività principale; 8 le collaborazioni plurime con altre scuole;
  • La partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo non continuativo; – l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
  • Gli incarichi presso le commissioni tributarie;
  • Gli incarichi come revisore contabile.

Le attività compatibili per tutti i docenti previa autorizzazione del Dirigente Scolastico:

  • L’esercizio di libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. Perché l’attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale (vedi elenco psicologi);
  • Le lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.

I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un docente che svolge 12,5 infanzia, 12 primaria, 9 secondaria ore settimanali) possono svolgere qualsiasi tipo di attività sia come dipendente (solo presso privati) sia come lavoratore autonomo. Le condizioni e i criteri in base ai quali l’attività può essere autorizzata sono:

  • La temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono quindi autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego; 8 il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • La compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.

Attività compatibili con rapporto a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno:

le attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto e previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Attività comunque incompatibili:

  • L’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
  • L’impiego alle dipendenze di privati;
  • L’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato;
  • L’attività alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

 

ESEMPI:

il personale docente non può esercitare attività commerciale e l’attività imprenditoriale a sua volta comprende tutte le attività professionali svolte in regime di partita Iva.

Pertanto per definire se l’attività svolta al di fuori della scuola sia o meno incompatibile è necessario avere contezza del regime fiscale in cui è prestata l’attività, tenendo presente che solo le prestazioni occasionali sono compatibili.

Docente a tempo pieno con contratto di docente presso l’università

Questa ipotesi (se per “contratto” si intende un contratto di lavoro subordinato) determina un caso di incompatibilità posto che, come noto l’art. 508 commi 7-10 ha recepito quanto stabilito dal DPR n. 3/57 prevedendo che “l’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico” e il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.

L’ esercizio delle libere professioni

Il comma 15, dell’art. 508 del Dlgs 297/94 consente, previa autorizzazione, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

La nota del dipartimento per l’istruzione n. 1584 del 29 luglio 2005, ha inoltre specificato che l’attività professionale autorizzata deve essere coerente con l’insegnamento impartito.

Il caso dei docenti avvocati

Per quanto riguarda specificamente il caso degli avvocati esso è regolato da una disciplina speciale. In forza dell’art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 19333, n. 1578 “potevano esercitare la professione di avvocato i professori e gli assistenti dell’Università e degli altri istituti superiori e i professori degli istituti secondari”.

Sulla base di tale normativa la Cassazione, a Sezioni Unite (sentenza 22623/2010), in nome della “libertà di insegnamento”, aveva affermato che anche i docenti elementari potessero esercitare la professione di avvocato.

Successivamente, la legge 247/2012 (Legge professionale Forense) ha previsto che gli avvocati possono continuare ad insegnare solo materie giuridiche.

Questo significa che con la nuova riforma forense, l’avvocato che voglia fare l’insegnante e, nello stesso tempo, rimanere iscritto all’albo professionale, deve occuparsi esclusivamente di materie giuridiche. Pertanto, l’insegnante di scuola elementare non può iscriversi all’albo degli avvocati proprio perché non insegna materie giuridiche. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza del 28 ottobre 2015, n. 21949. La riforma forense del 2012, infatti, ha ulteriormente ristretto la precedente eccezione al divieto di esercizio della professione forense per i lavoratori subordinati, prevedendo che non tutti gli insegnanti, ma soltanto quelli in materie collegate, possano essere anche avvocati.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 del DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) , è necessario dichiarare al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o partecipazione ad associazioni o organizzazioni, i cui ambiti o interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività di ufficio, con esclusione di partiti politici e sindacati.

Lo svolgimento di attività non consentite o senza autorizzazione del Dirigente scolastico è giusta causa di licenziamento.

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