I.I.S. B. MUNARI CASTELMASSA

Validità anno scolastico

Precisazioni in merito al calcolo per la validità dell'anno scolastico, numero di assenze consentito

Cos'è

Come è noto dall’anno scolastico 2010/2011 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.
Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell‘orario annuale personalizzato”.
Il Ministero dell’istruzione con circolare n. 20 del 4/3/2011 ha indicato le modalità con cui procedere al calcolo dell’orario annuale personalizzato rispetto al quale determinare il numero di assenze consentito.
Pertanto si indicano di seguito, per ciascuna classe dell’indirizzo di studio presente nella scuola, il numero di ore di assenza consentito ai fini della validità dell’anno scolastico:

IPSAA BELLINI e IPSIA BARI

ClassiMonte oreNumero massimo ore assenza (25%)Numero minimo ore presenza (75%)
Tutte1056 264792

LICEO MUNARI

ClassiMonte oreNumero massimo ore assenza (25%)Numero minimo ore presenza (75%)
Biennio1122281841
Triennio1155289866

Si fa presente che nel computo delle ore rientrano anche gli ingressi in ritardo e le usciteanticipate, che quindi verranno conteggiate come ore di assenza. Si ricorda che in base all’ articolo 14, comma 7, DPR 22 giugno 2009, n.122 “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione allaclasse successiva o all’esame finale di ciclo.”

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31

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